IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992 relativo alla nuova tabella XLII dell'ordinamento universitario; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina veterinaria dell'11 marzo 1993; del senato accademico del 7 maggio 1993; del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1993; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 marzo 1994; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 337 e' cosi' modificato: La facolta' di medicina veterinaria conferisce: a) la laurea in medicina veterinaria; b) la laurea in scienze della produzione animale; c) il diploma universitario in igiene e sanita' animale.